Certificazione Energetica, al via le autorizzazioni ministeriali per i corsi di formazione per Certificatori Energetici

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013, disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici.

Soggetti che possono inoltrare la richiesta
Università 
Organismi ed Enti di ricerca
Consigli, Ordini e Collegi professionali



La richiesta deve riportare le seguenti informazioni
la descrizione dei contenuti del corso, suddivisi in moduli tematici individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui all’allegato 1 del DPR 75/2013 e sinteticamente descritti con un breve sommario inserito in programma;

 la descrizione di eventuali moduli tematici aggiuntivi rispetto ai moduli base previsti dal DPR 75/2013 in materia di illuminazione pubblica e climatizzazione estiva; 
 la durata espressa in ore, non inferiore a 64 ore complessive, specificando il numero di ore dedicate a ciascun modulo;
 le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, elearning);  il numero di partecipanti per classe;
 il CV dei docenti e degli esperti coinvolti in cui sia specificata la formazione in uno degli indirizzi di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del DPR 75/2013 e sia inoltre evidenziata la pregressa esperienza in materia; il CV deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003; 
 le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici (con l’indicazione delle certificazioni se disponibili);  le modalità di espletamento degli esami;
 format di attestato di frequenza e superamento dell’esame finale;
 il costo dell’iscrizione;  le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi.

Indicatori di qualità dell’offerta formativa 
 corrispondenza dei contenuti proposti ai contenuti minimi indicati nell’allegato 1 al DPR 75/2013, con approfondimento delle materie trattate e maggiori dettagli sui contenuti specifici;
• durata del corso non inferiore a 64 ore, escluso l’esame finale; 
 durata di ciascun modulo non inferiore a 4 ore; 
 obbligo di frequenza di almeno l’85% delle ore di formazione previste per l’ammissione all’esame finale; 
 corretto equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche (intese anche come esercitazioni in aula), le quali non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo; 
 docenti con esperienza professionale almeno triennale nel settore; 
• numero di partecipanti per classe non superiore a 35 unità
• utilizzo di sedi conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza e di accessibilità
 esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:
  a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso) 
  b) presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all’organismo organizzatore del corso, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso; l’esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio indicati all’art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza (almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici con funzione di supervisione complessiva; 
  c) esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. 

 contenuti dell’attestato di frequenza al corso e di superamento dell’esame finale, da consegnare al partecipante:
a) Indicazione della dicitura “attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013”;
b) Data di rilascio;
c) Logo, denominazione ed indirizzo dell’ente autorizzato ad erogare il corso;
d) Riferimenti relativi all’autorizzazione ottenuta per l’erogazione del corso;
e) Sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente erogatore
f) Dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta
Nel caso di corsi somministrati in modalità e-learning, sarà valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta l’attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare l’effettiva frequenza al corso.


L’elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB del Ministero dello Sviluppo Economico

I corsi riconosciuti dal Ministero devono riportare la seguente dicitura corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell’art 2 comma 5 del DPR75/2013

Allegati:
Schema di procedura
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75





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